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L’art. 42 della L. 88/2009 (Comunitaria 2009), in vigore dal 29/07/09, ha modificato l’art. 2630 c.c. prevedendo una sanzione da 206 a 2.065 euro per le società, soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese, qualora non indichino negli atti e nella corrispondenza le informazioni prescritte dall’articolo 2250 c.c., primo, secondo, terzo e quarto comma, cioè:
- la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione (per soc. di capitali e soc. di persone);
- Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione (per soc. di capitali e soc. di persone);
- negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio;
- Inoltre, pur senza sanzione, l’art. 2250 c.c. prevede che le medesime società, che dispongono di uno spazio web forniscano, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
- In questo caso, però, si deve sempre tenere presente che l’art. 35, Dpr 633/72 prevede l’obbligo dell’indicazione del numero di P.Iva nella home page del sito internet.
Altro obbligo previsto dall’art. 2497-bis c.c. è quello di indicare negli atti e nella corrispondenza lo status di società soggetta a direzione e coordinamento nell’ambito dei gruppi societari.