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trovo ancora dei siti professionali senza P.Iva indicata, per cui mi sembra opportuno ricordare l’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che è sostituito dal seguente:
“Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività). – 1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.”
Aggiungo anche questa risoluzione del 16/05/2006 n. 60
Indicazione numero partita Iva nel sito web – articolo 35,comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972